Circolare 182

Circolare 182 – Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

In seguito all’avvenuta pubblicazione del D.L. 44/2022, contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, si comunica che, ai sensi dell’art. 9 del predetto decreto, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, valgono le disposizioni di seguito riportate. 1. Il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 2. Il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all’interno degli edifici scolastici. 3. L’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva (tipo FFP2), fatta eccezione per: L’attività educativa e didattica, in presenza di quattro casi di positività nella sezione o classe, prosegue in presenza per i docenti, gli educatori e gli alunni, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato e, in questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Gli alunni e le alunne, in seguito all’infezione da Sars-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di Didattica Digitale Integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati. Si allega alla presente il D.L. 44 del 24 marzo 2022.                                                                         

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