Si ritiene utile ricordare che la richiesta dei permessi, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, per cui la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile e, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale.
I tre giorni di permesso per assistenza a un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.3.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Alla luce di quanto premesso, il personale docente e ATA è invitato a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con il dirigente le giornate di permesso, utilizzando gli appositi modelli predisposti, che, solo in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”, potrebbero essere riviste e riorganizzate.
I giorni fruiti:
- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie;
- non riducono la tredicesima;
- non sono soggetti a recupero;
- sono tre al mese;
- sono fruiti esclusivamente a giorni;
- sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.
Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ad ore
L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
Conferma dell’istanza presentata negli anni precedenti
Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a compilare il modello allegato relativo alla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92.
Prima istanza
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata, tramite il modello allegato e la presentazione della documentazione medica, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92.
Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92
Ogni dipendente deve comunicare con tempestività al D.S. ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Pietro AUCELLO
Antonio li Bergolis