Pubblicazione elenchi provvisori/definitivi elettori attivi per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Pubblicazione degli elenchi provvisori/definitivi distinti in categoria per il rinnovo del CSPI con elezioni in data 07/05/2024

Si pubblicano gli elenchi provvisori degli aventi diritto all’elettorato attivo per le elezioni del CSPI. Avverso l’eventuale erronea compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, in carta semplice, alla Commissione Elettorale d’Istituto, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie entro il termine perentorio di 3 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A tal fine si riportano gli articoli di interesse dell’O.M. 234 del 5-12-2023

Articolo 6
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali
1. Spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

(OMISSIS)

3. I docenti esercitano l’elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.

Articolo 8
Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali

1. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

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