Circolare 029

Circolare 029 – Somministrazione farmaci a scuola

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giordani- De Sanctis” debbano assumere dei farmaci in orario scolastico. L’auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli alunni in custodia al personale scolastico é, di norma, vietata. Al fine di tutelare il diritto alla salute e allo studio, è stata definita dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita” (Min. P.I. prot. 2312 del 2005).  In tale evenienza, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che:  I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo in caso di assoluta necessità e nel rispetto delle successive indicazioni:  1) somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche.  Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:  Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno/a per cui è stata avanzata la relativa richiesta.  2) Terapie farmacologiche brevi   Qualora la somministrazione di un farmaco non possa essere differita, il personale scolastico può rendersi disponibile per la somministrazione. Resta invariato l’assoluto rispetto delle procedure di cui sopra (richiesta/autorizzazione da parte della famiglia, requisiti/disponibilità da parte del personale scolastico). Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, in luogo idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento. Nei casi 1) e 2) la segreteria raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci congiuntamente alla definizione delle procedure operative da seguire, dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.  NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE DI SEGUITO INDICATE. La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata a una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell’allievo/a, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell’allievo/a e al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione.  In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le indicazioni del “protocollo sanitario”, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.  In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre, infatti, seguire le procedure di Primo soccorso indicate nelle Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica; tali procedure in genere prevedono il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).  Per gli Addetti al Primo soccorso la situazione, ed esclusivamente in riferimento ai farmaci salvavita, potrebbe essere diversa e dirimente circa la loro responsabilità:  “nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno all’alunno, l’insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori. Se è vero che l’obbligo di vigilanza contiene in sé anche l’obbligo di sostituirsi al genitore nella somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora il rifiuto di somministrazione, con possibile esposizione a pericolo della incolumità dell’alunno, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto dall’art.591 del c.p. Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre così l’insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante dall’art.2048 del c.c.” (Parere della Procura della Repubblica di Treviso) Questa interpretazione, non concede all’Addetto al Primo Soccorso la possibilità di non somministrare il farmaco. Al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, si fornisce di seguito una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione di farmaci a scuola.   Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico, i genitori dell’alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, utilizzando il modulo (all.2).  La richiesta deve essere completata dalla autorizzazione medica, utile per la valutazione del caso, predisposta dai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, o Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano chiaramente indicati i punti sotto riportati e dal Piano Terapeutico (all.1).  Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:  Dovrà, inoltre, essere indicato in modo chiaro e leggibile:  Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco, come da moduli allegati:  La persona incaricata della somministrazione del farmaco deve attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, i tempi di somministrazione, la posologia, la modalità di somministrazione e conservazione del farmaco stesso. Ricevuta l’autorizzazione e il relativo piano, il personale addetto procederà a stilare un verbale al momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati:  Per casi specifici riguardanti alunni minori, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere l’auto-somministrazione. Per poter soddisfare questa esigenza l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura che:  “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”. La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente Scolastico.  Resta invariata la procedura:  il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di intervento e gli insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può autosomministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”.  La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.  Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, in mancanza di personale disponibile, lo studente potrà partecipare solo se accompagnato da un genitore.  Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale da somministrare nei casi come da certificazione medica già consegnata in segreteria. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qualvolta il medicinale sarà terminato.  (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il verbale di cui si allega prospetto).  Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettuerà la somministrazione. Nel caso dovesse presentarsi l’evento indicato in certificazione medica il personale della scuola interverrà attuando il seguente piano di azione:  Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la situazione.  È estremamente utile potersi avvalere di due persone:  1) Orario in cui l’insegnante di classe si trova da solo a gestire la classe e un solo collaboratore scolastico in turno:  2) Orario in cui l’insegnante di classe si trova da solo a gestire la classe e due collaboratori scolastici in turno:  Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell’entrata in servizio, dovranno essere informati del presente piano di intervento.  Si allegano le Linee Guida MPI per la somministrazione di farmaci agli studenti del 2005 e la circolare ministeriale n.321/2017.  La modulistica richiamata nei documenti sopra citati, ovvero: 

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